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DENOMINAZIONE – SEDE SOCIALE – DURATA

E' costituita la "Associazione Culturale Scuola Popolare d’Arte Boris VIan", brevemente “SPV”, con sede a Pescara in via Aldo Moro 36.
L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2023 (duemilaventitre). Tale durata potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

 

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

L'associazione ha per scopo preminente la promozione ed attuazione di ricerca sulla didattica e sulla produzione artistica fondate sulla libertà e sul rispetto dell’individuo. In particolare per la realizzazione delle proprie finalità si propone di :
a) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza delle diverse arti nelle loro diverse forme
b) gestire uno spazio associativo dove confrontarsi, discutere e poter liberamente confrontarsi con le arti
c) partecipare, a livello cittadino, provinciale, regionale e nazionale alla discussione sulle cause e i rimedi a problematiche
sociali quali la diffusione della cultura artistica, il disagio giovanile e il recupero degli spazi.

Articolo 2

L'associazione non ha scopo di lucro

ATTIVITA'

L'Associazione, per realizzare le proprie finalità, ha facoltà d'aderire ad Enti di carattere nazionale ed internazionale, che perseguono obiettivi e scopi affini a quelli previsti dal presente statuto.

 

SOCI

Articolo 3

Sono soci della “SPV” :
- I soci fondatori;
- I soci ordinari;
- I soci sostenitori;
- I soci onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della Federazione.
Sono soci ordinari coloro che liberamente domandano di aderire alla Federazione e la cui domanda è accolta dal Comitato Direttivo.
Possono essere Soci ordinari persone fisiche, nonché persone giuridiche di qualsiasi natura, quali Associazioni, Enti pubblici, anche a carattere territoriale, ed Enti privati.
Sono soci sostenitori coloro che intervengono finanziariamente a sostegno della Federazione, nei limiti e nell'osservanza degli obblighi di legge.
Sono soci onorari coloro i quali, per meriti speciali, hanno, per presa decisione del Consiglio direttivo, diritto ad avere l’iscrizione all’Associazione in maniera gratuita e vitalizia. I Soci Onorari hanno diritti e doveri pari ai soci ordinari.
La partecipazione alla SPV non è preclusa ad associati ad altre organizzazioni ludiche aventi qualsiasi scopo e natura. Il comitato direttivo si riserva altre sì di non accettare candidature a socio da parte di appartenenti ad altre associazioni affinché rivestano incarichi nei relativi organi sociali.

 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE, QUOTE SOCI E CESSAZIONE

Articolo 4

Per l’ammissione a socio occorre presentare al Presidente della Federazione domanda scritta, che deve attestare tra l’altro l’interesse del richiedente alla partecipazione all’Associazione. Le Società o gli Enti debbono allegare alla domanda la copia dell’Atto costitutivo, dello Statuto e del libro Soci, segnalando il nominativo del legale rappresentante, e obbligarsi a comunicare le eventuali successive modifiche. La decisione sull’ammissione è demandata al Comitato Direttivo che delibera entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda a maggioranza. Qualora non sia altrimenti disposto dal Comitato Direttivo 1’accettazione prolude effetto giuridico dal momento della comunicazione al Socio. I soci debbono versare la quota d'iscrizione e la quota annuale stabilite dal Comitato Direttivo. Ciascun socio s’impegna, in particolare, ad:
- accettare i patti statutari;
- i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali ;
- attenersi, quando ciò sia richiesto da specifici regolamenti interni, alle disposizioni emanate dagli Organi sociali.
- la quota annuale che i soci devono versare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Le quote sociali possono essere
aggiornate dall'Assemblea dei soci.
Il socio che entro il primo trimestre di ogni anno solare non abbia versato la quota associativa è invitato dal presidente a provvedervi entro un mese dalla ricezione dell'invito. Decorso inutilmente tale termine il Comitato Direttivo delibera la decadenza del Socio. Al socio che con il suo comportamento, si sia rese indegno di appartenere all'Ente vengono contestati gli addebiti dal Presidente, mediante raccomandata con avviso dì ricevimento, con l'invito a produrre le sue giustificazioni entro un termine non superiore ai venti giorni dalla ricezione. Nel caso che le giustificazioni presentate non siano ritenute valide, o in mancanza di esse, il Comitato Direttivo dispone l'espulsione del Socio. Il socio dichiarato escluso o decaduto non ha comunque diritto al rimborso della quote versate per l’iscrizione e la quota annuale, che si aggiungono proporzionalmente a quelle degli altri consorziati. Contro le delibere di esclusione o decadenza il socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza dal diritto ed improponibilità di qualsiasi atto inteso alla rimozione dei provvedimenti suddetti. Il ricorso non ha effetto sospensivo sulla delibera impugnata. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione :
- L’Assemblea dei Soci ;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo ;
- Il Consiglio Direttivo ;

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 5

L’Assemblea dei Soci ha luogo, su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi entro il 30 giugno di ciascun anno e in ogni altro caso quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e, obbligatoriamente, su richiesta di almeno la metà più uno dei soci. L’Assemblea delibera :
- sul bilancio annuale preventivo e consultivo ;
- sulla relazione del Presidente sulle attività svolte ;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su quant altro ad essa demandato per statuto o per legge ;
Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci, in seconda
convocazione a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, di scioglimento
anticipato e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri da 3 a 9 membri, in numero dispari; esso elegge tra i suoi
membri il Presidente, ed un VicePresidente. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che ne ravvisi la necessità su convocazione del Presidente oppure su
richiesta della metà più uno dei componenti oppure dalla metà più uno degli associati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede la seduta.
Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, e così
in via esemplificativa:
- elegge i comitati organizzatori delle attività; delibera sulle attività dell’Associazione proposte da membri del Consiglio
Direttivo e dai soci;
- propone i bilanci preventivi e consuntivi annuali; delibera sull’impiego dei capitali e fondi ed è l’unico responsabile
dell’Amministrazione dell’Associazione e delle attività ad essa collegate;
- delibera sull’eventuale accettazione e variazione di abbinamenti e sponsorizzazioni dell’Associazione;
- adempie a tutte le attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e disposizioni in materia, emanate dagli enti preposti;


- accetta e respinge l’ammissione o le dimissioni dei soci nonché la loro esclusione senza che questi possano vantare titolo
alcuno verso l’Associazione;
- compila l’eventuale Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli
associati.

 

IL PRESIDENTE

Articolo 7

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, dell’Associazione e degli organismi a essa connessi e assume le seguenti decisioni:
- presiede l’assemblea dei soci ;
- sovrintende a tutte le attività dell’Associazione ;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo ;
- stabilisce gli argomenti da portare in discussione al Consiglio Direttivo ;
- firma, impegna, riscuote e quietanza in nome e per conto dell’Associazione ;
- rappresenta l’Associazione in tutte le sedi e gli organismi .
Tali attribuzioni possono essere delegate ai vari componenti del Consiglio Direttivo. Il VicePresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia assente o impedito; la firma del VicePresidente prova l’esistenza di tale situazione nei confronti di terzi.

 

PATRIMONIO

Articolo 8

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote di associazione e dai contributi degli associati ;
- da erogazioni, sovvenzioni e contributi da parte di privati ed Enti Pubblici ;
- dagli avanzi netti di stagione ;
- dalle rendite patrimoniali, fondiarie e di capitali ;
- da acquisti e proventi derivanti dall’esercizio di eventuali svolte in conformità dei fini istituzionali .
Il patrimonio può comprendere beni mobili ed immobili, nonché diritti reali e di credito di qualsiasi natura, acquistati a titolo gratuito o oneroso. L’associato non ha alcun diritto o potere sul patrimonio dell’Associazione né sulla propria quota di partecipazione. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, su indicazione dell’Assemblea, in beneficenza.

Articolo 9

L’Assemblea statuirà, in caso di necessità, sulla liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale residuo netto.

Articolo 10

Per quanto non previsto nel presente Statuto l’Associazione è retta secondo le norme del Codice Civile.

 



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